(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 2012) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
    Vista la  legge  regionale  7  luglio  2006,  n.  11  (Interventi
regionali  a  sostegno  della  famiglia  e  della  genitonalita')   e
successive modificazioni ed  in  particolare  l'articolo  8-bis,  che
prevede l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e
alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007; 
    Atteso che con proprio decreto 0149/Pres. del 4 giugno 2009, come
modificato con proprio decreto n. 046/Pres.  del  5  marzo  2010,  e'
stato emanato il «Regolamento per la concessione  degli  assegni  una
tantum correlati alle nascite e alle adozioni di  minori  avvenute  a
partire dal 1° gennaio 2007 di cui al  comma  3  dell'articolo  8-bis
della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11  (Interventi  regionali  a
sostegno  della  famiglia  e  della  genitorialita')»,   di   seguito
«regolamento»; 
    Vista la legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di
modifica  della  normativa  regionale  in  materia  di  accesso  alle
prestazioni sociali e di personale) ed in particolare gli articoli 3,
5 e 9 che hanno modificato la disciplina del sostegno alla  natalita'
ed i requisiti di accesso dei  beneficiari,  per  cui  e'  necessario
procedere  all'adeguamento  del  regolamento  attuativo,  anche   per
specificare in modo piu' puntuale alcune disposizioni; 
    Ritenuto quindi di procedere alla modifica del regolamento; 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  596  del  13
aprile 2012 con la quale e' stato approvato  in  via  preliminare  lo
schema di «Regolamento di modifica al Regolamento  perla  concessione
degli assegni una tantum correlati alle nascite e  alle  adozioni  di
minori avvenute a partire dal 1° gennaio  2007  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 8-bis della  legge  regionale  7  luglio  2006,  n.  11
(Interventi   regionali   a   sostegno   della   famiglia   e   della
genitorialita') emanato con decreto del Presidente  della  Regione  4
giugno 2009, n. 149/Pres»; 
    Preso atto del parere favorevole  sul  regolamento  espresso,  ai
sensi dell'articolo  21  della  legge  regionale  n.  11/2006,  dalla
Consulta regionale per le famiglie, nella seduta del 4 giugno 2012, e
dalla Terza Commissione consiliare permanente, nella  seduta  del  21
giugno 2012; 
    Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali, nella  seduta
del 23 luglio 2012, non ha espresso il parere sul regolamento in base
all'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1/2006
(Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali
nel Friuli Venezia Giulia); 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  1400  del  2
agosto 2012 con la quale e' stato  approvato  in  via  definitiva  il
«Regolamento di modifica al  Regolamento  per  la  concessione  degli
assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni  di  minori
avvenute  a  partire  dal  1°  gennaio  2007  di  cui  al   comma   3
dell'articolo 8-bis della  legge  regionale  7  luglio  2006,  n.  11
(Interventi   regionali   a   sostegno   della   famiglia   e   della
genitorialita') emanato con decreto del Presidente  della  Regione  4
giugno 2009, n. 149/Pres»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento  per  la
concessione degli assegni una tantum correlati alle  nascite  e  alle
adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di  cui  al
comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio  2006,  n.
11  (Interventi  regionali  a  sostegno  della   famiglia   e   della
genitorialita') emanato con decreto del Presidente  della  Regione  4
giugno  2009,  n.  149/Pres»,  nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO